Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale son riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature
                           elettromedicali

  1.  Gli  elettori  affetti  da  gravi infermita', tali da impedirne
l'allontanamento  dall'abitazione  in cui dimorano, che si trovino in
condizioni  di  dipendenza  continuativa  e vitale da apparecchiature
elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
  2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione
delle   elezioni   della   Camera  dei  deputati,  del  Senato  della
Repubblica,  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e
delle  consultazioni  referendarie disciplinate da normativa statale.
Per  le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del
presente  articolo  si  applicano  soltanto  nel caso in cui l'avente
diritto  al  voto  domiciliare  dimori  nell'ambito  del  territorio,
rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
  3.  Gli  elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre
il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data  della  votazione, al
sindaco  del  comune  nelle  cui  liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione  attestante  la  volonta'  di  esprimere il voto presso
l'abitazione  in  cui  dimorano, indicandone il completo indirizzo. A
tale  dichiarazione  devono  essere  allegati  la copia della tessera
elettorale  ed  un  certificato  medico  rilasciato  dal  funzionario
medico,   designato  dai  competenti  organi  dell'Azienda  sanitaria
locale,  da  cui  risulti  l'esistenza  di  un'infermita'  fisica che
comporta  la  dipendenza  continuativa  e  vitale  da apparecchiature
elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
  4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non
sia  gia'  inserita  l'annotazione  del diritto al voto assistito, il
certificato  di  cui  al comma 3 attesta l'eventuale necessita' di un
accompagnatore per l'esercizio del voto.
  5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3,
previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede:
    a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio
in   appositi   elenchi   distinti  per  sezioni;  gli  elenchi  sono
consegnati,  nelle  ore  antimeridiane  del  giorno  che  precede  le
elezioni,  al  presidente  di  ciascuna  sezione,  il quale, all'atto
stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla
lista elettorale sezionale;
    b)  a  rilasciare  ai  richiedenti  un'attestazione dell'avvenuta
inclusione negli elenchi;
    c) a  pianificare  e  organizzare,  sulla  base  delle  richieste
pervenute,  il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici
elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
  6.  Per  gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora
ubicata  in  un  comune  diverso  da  quello d'iscrizione nelle liste
elettorali,   il   sindaco   del   comune  d'iscrizione,  oltre  agli
adempimenti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 5, comunica i
relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del
voto   a   domicilio.   Questi  ultimi  provvedono  a  predisporre  i
conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno
che  precede  le  elezioni,  ai presidenti degli uffici elettorali di
sezione  nelle  cui  circoscrizioni  sono  ubicate  le  dimore  degli
elettori ammessi al voto a domicilio.
  7.  Il  voto  viene  raccolto,  durante  le ore in cui e' aperta la
votazione,  dal  presidente  dell'ufficio elettorale di sezione nella
cui  circoscrizione  e'  ricompresa  la dimora espressamente indicata
dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza
di  uno  degli  scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del
segretario.  Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono
partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
  8.  Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni
mezzo  idoneo,  che  siano assicurate la liberta' e la segretezza del
voto  nel  rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute
dell'elettore.
  9.  Le  schede  votate  sono  raccolte  e  custodite dal presidente
dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel
caso   di   piu'  consultazioni  elettorali,  e  sono  immediatamente
riportate  presso  l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del
loro  numero  con  quello  degli  elettori  che  sono  stati iscritti
nell'apposito  elenco.  I  nominativi  degli  elettori il cui voto e'
raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale
di  sezione  diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce
alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.